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Si è svolto a Crotone fra il 6 e il 10 settembre 2010, nella cornice del Museo del Mare e della Terra, l’undicesimo corso seminariale della Fondazione Gaetano Morelli – Centro per lo studio del diritto processuale internazionale e del diritto processuale civile internazionale. Il corso, dedicato quest’anno a “La tutela giurisdizionale dei diritti nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona”, ha visto la partecipazione di circa una ventina di giovani studiosi e professionisti, provenienti da tutta Italia. Alcune sessioni sono stata accreditate dal Consiglio dell’Ordine di Crotone ai fini degli obblighi formativi degli avvocati.
Nella lezione di apertura del corso, il prof. Roberto Mastroianni, ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università di Napoli “Federico II”, ha illustrato le principali novità introdotte dal Trattato di Lisbona relativamente all’organizzazione della Corte di giustizia e, più in generale, alla tutela giurisdizionale nell’ordinamento dell’Unione europea. Circa le fonti, è stato evidenziato che, per quanto i Trattati costituiscano tuttora la “base” di quest’area del diritto dell’Unione, occorre avere riguardo anche allo Statuto della Corte di giustiziadell’Unione europea, oltre che ai Regolamenti di procedura della Corte, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica. Giova altresì considerare le “Note informative”, le “Istruzioni pratiche alle parti” ed il “Codice di condotta dei giudici”, le cui previsioni, ancorché formalmente non vincolanti, integrano di fatto a questo titolo il quadro delle fonti della materia. Il prof. Mastroianni si è quindi concentrato sulle novità che hanno interessato l’assetto istituzionale della giurisdizione dell’Unione, sottolineando che la Corte di giustizia dell’Unione europea deve considerarsi, a seguito del Trattato di Lisbona, come un’unica istituzione (art. 13 TUE), articolata al suo interno in Corte di giustizia, Tribunale e Tribunali specializzati (art. 19 TUE). Il docente, dopo aver dato conto della rilevanza degli articoli 6 TUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ha osservato che le regole relative ai ricorsi, seppure nella sostanza invariate, possono ora venire in considerazione rispetto agli atti adottati nelle aree di cooperazione che, prima della riforma, corrispondevano al secondo e terzo pilastro dell’Unione.
Il prof. Giorgio Gaja, ordinario di Diritto internazionale nell’Università di Firenze, ha svolto una lezione dedicata al sistema delle fonti dell’Unione europea. Il docente si è soffermato dapprima sui Trattati, richiamando la scelta dei redattori di distribuire le relative disposizioni in due distinti testi normativi, di uguale valore giuridico: il Trattato sull’Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il prof. Gaja, dopo aver considerato la Carta dei diritti fondamentali, ha parlato dei principi generali del diritto dell’Unione, dando conto in particolare della funzione che essi possono assolvere come parametri di legittimità degli atti delle istituzioni. Passando al diritto derivato, il docente ha analizzato l’art. 288 TFUE e gli atti tipici ivi previsti, rilevando l’impossibilità, in linea generale, di configurare una “gerarchia” fra gli atti delle istituzioni. Il prof. Gaja si è poi soffermato sul Protocollo n. 36 al Trattato di Lisbona, recante la disciplina transitoria applicabile agli atti adottati in base al Trattato sull’Unione europea prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il prof. Gaja ha inoltre illustrato i concetti di applicabilità diretta ed effetto diretto delle norme dell’Unione (è stato fatto riferimento, fra le altre, alla sent. 17 dicembre 1970, C-30/70, Scheer, e alla sent. 22 giugno 1989, C-103/88, F.lli Costanzo), e ha esposto le ragioni che impongono di interpretare le norme interne, in particolare quelle adottate in attuazione di obblighi posti dal diritto dell’Unione, in modo conforme a tali obblighi (sent. 13 novembre 1990, C-106/89, Marleasing).
Il prof. Luis Miguel Poiares Maduro, docente presso l’Istituto universitario europeo e in precedenza Avvocato generale presso la Corte di giustizia, ha discusso dell’apporto dato dalla Corte all’evoluzione del diritto dell’Unione europea. Il docente ha posto in luce come il ruolo della Corte possa essere compreso solo alla luce del contesto “pluralistico” in cui essa è chiamata ad operare. Su un versante che potrebbe definirsi “interno”, tale pluralismo riflette l’esistenza di un quadro variegato di fonti normative e – sul piano delle tutele – la pluralità delle giurisdizioni nazionali. Espressione di pluralismo è, del resto, la stessa “forma” dell’ordinamento dell’Unione, che si presenta asimmetrico e decentrato. Dal punto di vista “esterno”, il pluralismo trova invece la sua espressione più marcata nella moltiplicazione dei regimi giuridici internazionali, che se da un lato comportano ulteriori conflitti da comporre, dall’altro generano fenomeni di cross fertilization fra il diritto dell’Unione europea e il diritto internazionale. La Corte è di fatto investita del compito di “ordinare” questo pluralismo, assumendo così un ruolo centrale nell’ordinamento dell’Unione e nelle dinamiche che presiedono al suo sviluppo.
Riferendosi all’opera ricostruttiva svolta dal giudice dell’Unione, il docente ha sottolineato – anche con riferimento ad alcune pronunce “storiche” della Corte di giustizia (come la sent. 5 febbraio 1963, 26/62, Van Gend & Loos) – la peculiarità del modello ermeneutico da essa seguito, evidenziando l’importanza del metodo teleologico e la necessità, avvertita dalla Corte, di rendere esplicite e giustificare le proprie opzioni ermeneutiche. Parlando delle “nuove sfide” cui è confrontata la Corte di giustizia, il prof. Poiares Maduro ha dato conto, infine, del dibattito relativo all’ipotesi di una futura riforma organica del sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione, specie in rapporto all’auspicata creazione di una “Grande Camera permanente”, capace di sostenere una costante qualità deliberativa rispetto a pronunce particolarmente sensibili.
In una successiva lezione, il prof. Gaja ha parlato della competenza in via pregiudiziale, approfondendo l’ipotesi in cui il quesito rivolto alla Corte riguardi l’interpretazione del diritto dell’Unione. Il docente ha sottolineato il particolare rilievo assunto da tale rimedio, osservando come molti degli sviluppi più significativi conosciuti dalla giurisprudenza della Corte traggano origine proprio da pronunce rese nell’ambito di tale procedura. Nell’illustrare le diverse proposizioni di cui si compone l’art. 267 TFUE, il prof. Gaja ha anzitutto esaminato la nozione di “organo giurisdizionale” di uno Stato membro, abilitato a disporre il rinvio. Ha quindi trattato il problema della ricevibilità del quesito, alla luce della giurisprudenza della Corte (fino alla sent. 1° luglio 2010, C-194/08, Gassmayr), e quello relativo alla possibilità, per la Corte, di riformulare il quesito sottopostole. Oggetto d’analisi è stato altresì il tema degli effetti della sentenza resa dalla Corte di giustizia, nei confronti del giudice a quo e nei riguardi di quanti si trovino, in altri procedimenti, ad affrontare questioni analoghe a quelle oggetto della pronuncia. Il docente, rilevando come il procedimento avviato col rinvio pregiudiziale dà vita ad una forma di collaborazione che si vuole pratica ed effettiva, ha osservato che sarebbe opportuno, nel quadro del dialogo fra giudice dell’Unione e giudice nazionale, che quest’ultimo informasse il primo circa il modo in cui ha applicato nelle concrete circostanze del caso di specie il principio di diritto affermato dalla Corte. La lezione è stata seguita da un’esercitazione pratica, diretta dallo stesso prof. Gaja, nella quale i partecipanti al corso sono stati invitati a formulare i quesiti che un giudice interno, ipoteticamente chiamato a pronunciarsi sui fatti descritti in una traccia, avrebbe sottoposto alla Corte di giustizia.
Sul rinvio pregiudiziale di validità si è soffermato, invece, il prof. Mastroianni. Il docente ha evidenziato, in primo luogo, come tale procedura, pur potendo essere attivata esclusivamente dal giudice nazionale, costituisca nei fatti un completamento del sistema dei rimedi giurisdizionali offerti ai singoli nel diritto dell’Unione. Chiarite le condizioni in base alle quali il giudice interno ha la facoltà, oppure l’obbligo, di proporre il rinvio, il docente ha affrontato il tema della ricevibilità del quesito nell’ipotesi in cui il rinvio tragga origine da un processo in cui una delle parti sia direttamente ed individualmente riguardata dall’atto oggetto della pronuncia della Corte. Il docente ha quindi esaminato, alla luce delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, la relazione intercorrente fra la procedura introdotta da una questione pregiudiziale riguardante la validità di un atto e l’azione di annullamento promossa con riguardo a quel medesimo atto. Quindi, dopo aver illustrato i parametri di validità cui risulta ancorato il sindacato della Corte in forza dell’art. 267 TFUE, si è occupato delle misure provvisorie suscettibili di essere adottate dal giudice interno in relazione ad un atto per il quale sia stata chiesta in via pregiudiziale una verifica in punto di validità; nell’analisi della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, l’attenzione si è rivolta, fra le altre, alla sent. 6 dicembre 2006, C-453/03 e altre, ABNA.
La responsabilità extracontrattuale dell’Unione è stato l’argomento di una successiva lezione, tenuta dal prof. Massimo Condinanzi, ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università Statale di Milano. Il docente ha illustrato gli elementi costitutivi di tale responsabilità e la procedura suscettibile di condurre al suo accertamento da parte della Corte di giustizia, facendo riferimento in modo particolare all’ipotesi in cui il fatto generatore appaia imputabile tanto all’Unione quanto ai suoi Stati membri. Il docente ha parlato, inoltre, dell’ipotesi in cui la responsabilità dell’Unione sorga in dipendenza del comportamento, attivo od omissivo, degli organi giurisdizionali dell’Unione (ad esempio in caso di irragionevole durata del processo). Il prof. Condinanzi ha infine trattato i casi di responsabilità da fatto lecito e per arricchimento senza causa; spunti di riflessione, a quest’ultimo proposito, sono stati tratti dalla giurisprudenza del Tribunale, e più specificamente dalla sent. 16 novembre 2006, T-333/03, Masdar.
In seguito, lo stesso prof. Condinanzi ha esposto le regole che disciplinano la procedura dinanzi alla Corte di giustizia, riferendosi tanto allo Statuto della Corte e del Tribunale, quanto ai Regolamenti di procedura e alle Istruzioni pratiche alle parti. La conoscenza di taluni aspetti del processo davanti al giudice dell’Unione – ha osservato il docente – rischia, in realtà, di rimanere confinata all’interno delle istituzioni e di quanti abbiano una diretta esperienza dei relativi procedimenti; ciò a causa della mancata pubblicazione di alcune delle ordinanze con cui vengono decise le questioni procedurali. È stato poi dato conto delle norme concernenti la rappresentanza in giudizio e di quelle che presiedono alla individuazione della lingua processuale; nel caso del ricorso di una persona fisica o giuridica, la lingua scelta dal ricorrente con la redazione dell’atto introduttivo viene poi utilizzata in tutte le fasi e per tutti i documenti. Il docente ha evidenziato, in proposito, gli inconvenienti pratici connessi alle operazioni di traduzione, salvo rilevare che tali operazioni risultano funzionali alla diffusa conoscibilità della giurisprudenza dell’Unione europea e, dunque, alla sua applicazione effettiva ed uniforme.
Con la lezione tenuta dalla prof.ssa Paola Mori, associato di Diritto dell’Unione europea nell’Università della Magna Graecia di Catanzaro, l’attenzione si è spostata sulla procedura di infrazione. Strumento di controllo del rispetto degli obblighi assunti coi Trattati da parte degli Stati membri, tale procedura opera oramai, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche in relazione alle materie che in precedenza ricadevano nell’ambito del c.d. terzo pilastro dell’Unione, relativo alla cooperazione di polizia e alla cooperazione giudiziaria in materia penale. La transizione al nuovo regime, si è osservato, è comunque soggetta all’art. 10 del Protocollo n. 36 ai Trattati, che prevede a questo proposito, per gli atti del terzo pilastro, un periodo transitorio di cinque anni durante il quale la Commissione può esercitare le sole attribuzioni di cui disponeva anteriormente alla riforma, a meno che l’atto non sia stato modificato o non sia stato trasfuso in un “atto legislativo” ai sensi delle norme attualmente in vigore. La docente ha quindi esaminato le diverse fasi della procedura, affrontando – attraverso l’analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia – i principali problemi suscitati dalle norme che regolano il giudizio di responsabilità che vi viene svolto. Si è così parlato, fra le altre cose, della attribuzione dell’infrazione allo Stato e della irrilevanza, a tal fine, dell’organo nazionale autore della condotta rilevante (sent. 9 dicembre 2003, C-129/00, Commissione c. Italia); dell’impossibilità di addurre quale causa di giustificazione il verificarsi di avvenimenti di carattere politico (ad esempio, lo scioglimento delle Camere: sent. 5 maggio 1979, 77/69, Commissione c. Belgio) o il timore di disordini e proteste (sent. 9 dicembre 1997, C-265/95, Commissione c. Francia). Si è altresì discusso della discrezionalità riconosciuta in capo alla Commissione quanto all’avvio della procedura e dell’inesistenza di un diritto per i singoli di esigere un intervento ai sensi dell’art 265 TFUE (sent. 14 febbraio 1989, 247/87, Star Fruit). Con riguardo agli effetti delle sentenze rese in quest’ambito, la prof.ssa Mori si è soffermata, in particolare, sulla possibilità riconosciuta alla Corte di condannare lo Stato, in caso di accertata infrazione, al pagamento di una penalità di mora, tenuto conto delle caratteristiche del caso concreto e della capacità finanziaria dello Stato membro interessato (sent. 12 luglio 2005, C-304/02, Commissione c. Francia).
In una successiva lezione, tenuta dal prof. Gaja, si è parlato degli effetti che le pronunce della Corte di giustizia sono in grado di produrre nell’ordinamento italiano. L’esposizione ha preso le mosse dal principio del primato del diritto dell’Unione (oggetto, ora, della Dichiarazione n. 17 allegata ai Trattati), e dall’obbligo che da esso discende per le autorità degli Stati membri: a) di assicurare l’applicazione delle norme del diritto dell’Unione che risultino direttamente applicabili negli Stati membri o siano produttive di effetti diretti, disapplicando le norme interne con esse contrastanti; b) di garantire comunque, là dove non ricorrano le condizioni appena indicate, il rispetto degli obblighi derivanti dai Trattati, da un lato privilegiando – fra le varie interpretazioni possibili della norma interna – quella più idonea a rispettare detti obblighi, dall’altro, se del caso, sottoponendo le pertinenti norme interne a un sindacato di legittimità costituzionale. Su queste basi il docente ha messo in luce come le pronunce della Corte, fornendo l’interpretazione del diritto dell’Unione, finiscono di fatto col far corpo con le relative norme, contribuendo a definire il contenuto e la portata degli effetti del diritto dell’Unione negli Stati membri. Oggetto di analisi sono state, infine, le pronunce con cui la Corte di giustizia ha chiarito in che modo le esigenze di effettività del diritto dell’Unione si coordinino con l’autorità del giudicato che una decisione, di per sé contrastante col diritto dell’Unione, abbia acquisito in forza delle pertinenti norme interne. A tale proposito, si è fatto riferimento, in particolare, alla sent. 16 marzo 2006, Kapferer, C-234/04, alla sent. 18 luglio 2007, C-119/05, Lucchini, e alla sent. 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub.
Il prof. Condinanzi ha poi trattato il tema dell’impugnazione degli atti dell’Unione, analizzando il regime stabilito dall’art. 263 TFUE. Il docente si è soffermato sul possibile oggetto dell’azione di annullamento, identificabile – stando a un consolidato insegnamento della Corte di giustizia, oramai enunciato nella norma appena citata – in qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni che miri a produrre effetti giuridici, indipendentemente dalla natura del provvedimento stesso e dalla forma che esso riveste. È stato quindi affrontato il tema della legittimazione ad impugnare, distinguendo la posizione dei “ricorrenti privilegiati” da quella degli altri soggetti. Con riguardo alle persone fisiche e giuridiche, il prof. Condinanzi ha esaminato in questa prospettiva la formula dell’art. 263 TFUE, che abilita tali persone a proporre un ricorso contro gli atti adottati nei loro confronti o che le riguardino direttamente e individualmente (allargando la legittimazione a ricorrere rispetto agli atti regolamentari). Particolare rilievo è stato riservato, con riferimento al profilo indicato da ultimo, al problema del coordinamento fra l’impugnazione degli atti illegittimi e il sindacato sulla validità compiuto dalla Corte in via pregiudiziale. Infine, una volta illustrati i possibili motivi di impugnazione, i corsisti sono stati coinvolti in una discussione di casi tratti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
La prof.ssa Claudia Morviducci, ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università di Roma Tre, ha invece affrontato il tema della tutela cautelare delle posizioni giuridiche conferite ai singoli dal diritto dell’Unione. La finalità dei relativi provvedimenti, come ha chiarito la Corte di giustizia nella sent. 19 giugno 1990, C-213/89, Factortame, è quella di evitare che nel tempo occorrente alla definizione della procedura (sia innanzi al giudice interno sia davanti agli organi giudiziari dell’Unione) le parti possano subire un pregiudizio irreparabile; gli effetti di detti provvedimenti sono comunque provvisori, e non pregiudicano la pronuncia nel merito. Fra le misure che possono essere concesse dagli organi dell’Unione, debbono distinguersi la “sospensione dell’atto impugnato” (art. 278 TFUE) e l’adozione di “provvedimenti provvisori” (art. 279 TFUE). La competenza ad emettere le misure in parola è attribuita, a seconda dei casi, al Presidente della Corte di giustizia o al Presidente del Tribunale. In situazioni di particolare urgenza la loro concessione, basata sulla richiesta dell’interessato, può avvenire anche inaudita altera parte, salva la fissazione in tempi rapidi di un’udienza volta a consentire all’altra parte di presentare le proprie osservazioni (è stata richiamata a tale riguardo, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, l’ord. 27 febbraio 2007, C-503/06 R, Commissione c. Italia). La docente, esaminando alla luce dell’art. 83 del Regolamento di procedura della Corte i vari aspetti della procedura diretta all’emanazione di dette misure, ha evidenziato, fra le altre cose, come la richiesta di sospensione debba necessariamente provenire da chi ha proposto il ricorso, laddove la legittimazione a sollecitare la concessione di provvedimenti provvisori è riconosciuta più generalmente “alle parti”. L’ordinanza pronunciata dalla Corte è inappellabile; nulla peraltro impedisce l’emanazione di una nuova pronuncia, basata su elementi sopravvenuti. La concessione di una misura cautelare da parte del Tribunale e della Corte presuppone la verifica della contestuale sussistenza del fumus boni iuris e del pericolo di un danno grave ed irreparabile: operazione, questa, che implica per regola una ponderazione tra gli interessi della parte che richiede la misura e gli interessi delle altre parti, tenuto conto degli obiettivi dell’azione dell’Unione nel settore considerato (sul tema si è fatto riferimento all’ord. 12 febbraio 1996, T-228/95 R, Lehrfreund).
Nella giornata conclusiva del corso si è svolta una tavola rotonda avente per tema il ruolo dei giudici nazionali nella tutela dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione.
Il prof. Condinanzi ha sottolineato come spetti agli ordinamenti nazionali il compito di sviluppare al proprio interno adeguate forme di tutela dei diritti dei singoli, tenuto conto del primato del diritto dell’Unione e del principio di leale collaborazione. Gli Stati godono, in questo senso, di un’ampia autonomia procedurale, con la precisazione, però, che tale autonomia è chiamata ad assolvere un ruolo “servente” rispetto al diritto dell’Unione: quest’ultimo infatti esige che all’interno degli Stati membri sia assicurata in termini effettivi una tutela delle posizioni di derivazione sovranazionale almeno equivalente a quella assicurata alle posizioni di fonte interna. Il docente ha illustrato la tematica facendo riferimento, fra le altre, alla sent. 26 gennaio 2010, C-118/08, Transportes Urbanos, dove la Corte ha constatato l’inadeguatezza dei rimedi offerti ai singoli a livello statale già in ragione della violazione del principio di equivalenza, prima ancora di accertare se nel caso di specie fosse stato rispettato, o meno, il principio di effettività.
Il contributo della prof.ssa Paola Ivaldi, ordinario di Diritto internazionale nell’Università di Genova, si è incentrato sull’analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana. L’attenzione si è rivolta, in particolare, alla sent. 24 giugno 2010, n 227. La pronuncia risolve una questione di legittimità sollevata dalla Corte di cassazione con riguardo alle disposizioni adottate dall’Italia per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Per la Corte – ha osservato la prof.ssa Ivaldi – il rapporto tra ordinamento nazionale e diritto dell’Unione continua a trovare “sicuro fondamento” nell’art. 11 Cost.: è in forza di tale parametro che si è demandato all’Unione il compito di esercitare competenze normative in determinate materie, nei limiti del principio di attribuzione, ed è in forza della medesima disposizione che la stessa Corte costituzionale, nella sua precedente giurisprudenza, ha riconosciuto il potere-dovere del giudice comune, e prima ancora dell’amministrazione, di dare immediata applicazione alle norme del diritto dell’Unione, in quanto provviste di effetto diretto, in luogo delle norme nazionali che siano con esse in un contrasto non sanabile in via interpretativa; ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dello stesso art. 11 quando il contrasto si verifichi con norme sovranazionali prive di effetto diretto. È, del resto, sempre in forza delle limitazioni di sovranità consentite dall’art. 11 Cost. che la Corte riconosce la portata e le diverse implicazioni della prevalenza del diritto dell’Unione anche rispetto a norme costituzionali, individuandone il solo limite nel contrasto con i principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona. In questo quadro – è stato osservato sempre sulla scorta della pronuncia sopra richiamata – l’art. 117, 1° comma, Cost., nella sua attuale formulazione, ha colmato la lacuna della mancata “copertura” costituzionale per le norme convenzionali (escluse dalla previsione dell’art. 10, 1° comma, Cost.), confermando così espressamente, in parte, ciò che da parte della Corte era già stato collegato all’art. 11 Cost., e cioè l’obbligo del legislatore, statale e regionale, di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
La prof.ssa Morviducci si è invece occupata del contributo apportato dal diritto dell’Unione europea alla tutela giurisdizionale in ambito amministrativo. L’intervento, svolto dall’angolatura delle norme italiane sulla giustizia amministrativa, ha toccato principalmente tre temi: la tutela ante causam, offerta ora in modo generalizzato anche per effetto delle sollecitazioni derivanti dallo sviluppo del diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; la risarcibilità del danno patito dal singolo per effetto dell’azione amministrativa; la disapplicazione degli atti amministrativi contrastanti col diritto dell’Unione. Rispetto alla tematica indicata da ultimo l’attenzione si è concentrata in special modo sulla sent. 29 aprile 1999, C-224/97, Ciola, in cui la Corte di giustizia, richiamata la diretta efficacia delle norme dei Trattati all’interno dell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e il primato del diritto dell’Unione, ha ricordato che dette norme attribuiscono agli interessati dei diritti che le autorità nazionali devono rispettare, ribadendo che ogni disposizione del diritto interno che risulti contraria a tali norme diviene inapplicabile nei loro confronti: in queste condizioni – ha proseguito la Corte – l’obbligo di disapplicare le disposizioni del diritto interno contrastanti col diritto dell’Unione non grava solo sui giudici nazionali, ma anche su tutti gli organi dell’amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali.
La tavola rotonda è stata chiusa dall’intervento della dott.ssa Nicole Lazzerini, dell’Istituto universitario europeo, dedicato alla tutela giurisdizionale nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune. La docente ha analizzato la disciplina della materia, in relazione all’assetto normativo anteriore al Trattato di Lisbona come alle innovazioni introdotte dalla riforma, evidenziando peraltro come la Corte rimanga incompetente – ai sensi dell’art. 24, par. 1, TUE – circa le disposizioni adottate in questo settore, fatta salva la competenza a controllare il rispetto dell’art. 40 TUE (in tema di procedura e rispettiva portata della attribuzioni delle istituzioni), e la competenza a pronunciarsi sui ricorsi presentati a norma dell’art. 263, 4° comma, TFUE, riguardanti la legittimità delle decisioni implicanti misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche (art. 275 TFUE).
(Flavia Rolando, Luigi Della Corte, Adriano Maffeo) |