Fondazione
Gaetano Morelli
Centro
per lo studio del diritto processuale internazionale e del
diritto processuale civile internazionale
Articolo 1
Per
onorare la memoria del prof. Gaetano Morelli, su iniziativa
della Signora Giuseppina Sciacca Morelli, l'Università degli
studi di Reggio Calabria per la Facoltà di Giurisprudenza di
Catanzaro, il Comune di Crotone, la Provincia di Crotone e la
Regione Calabria costituiscono la "Fondazione Gaetano Morelli
- Centro per lo studio del diritto processuale internazionale
e del diritto processuale civile internazionale".
Articolo
2
La Fondazione
ha sede in Crotone.
Articolo
3
La Fondazione
ha finalità di promuovere studi in materia di diritto processuale
internazionale e di diritto processuale civile internazionale.
Essa utilizzerà i beni patrimoniali a qualsiasi titolo pervenuti
o da parte di enti pubblici o privati, per rendere possibile
lo svolgimento di ogni attività di ricerca scientifica a di
diffusione culturale ed educativa per lo studio del diritto
processuale internazionale e del diritto processuale civile
internazionale.
La Fondazione
per conseguire le proprie finalità istituisce borse di studio
per giovani laureati e ricercatori italiani o stranieri; organizza
corsi di specializzazione post-laurea, masters, conferenze,
convegni, seminari, ricerche ed ogni altra iniziativa ritenuta
utile; organizza altresì un centro di documentazione sul diritto
internazionale.
La Fondazione instaura rapporti di collaborazione con la istituenda
Scuola di specializzazione di diritto processuale in materia
internazionale intitolata a Gaetano Morelli nonché con altri
Centri ed Istituzioni Universitarie che abbiano scopi affini
a quelli della Fondazione.
La Fondazione cura pubblicazioni anche periodiche, provvedendo
direttamente alla loro edizione e distribuzione.
Per il conseguimento del predetto oggetto sociale la Fondazione
potrà:
- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie
(ivi compresa l'assunzione di mutui) , bancarie, mobiliari ed
immobiliari, che saranno dagli organi competenti ritenute utili
ed autorizzate;
- assumere partecipazioni in altri organismi che perseguono
finalità in ambiti di studio a di ricerca affini a quelli della
Fondazione;
- avvalersi di tutte le istituzioni culturali a della collaborazione
di tutti gli enti pubblici e privati interessati.
Articolo
4
Il patrimonio
è costituito:
- dai beni conferiti in sede di atto costitutivo dai Soci Fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione
a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte
di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili le elargizioni
e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad
incrementare il patrimonio ai fini di cui all'articolo 3;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio
di Amministrazione della Fondazione delibera di destinare ad
incrementare il patrimonio.
Articolo
5
Per
l`adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle
seguenti entrate:
- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione
degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento
del patrimonio.
Articolo
6
Organi
delta Fondazione sono:
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo
7
Il Consiglio
di Amministrazione è composto:
a)dalla
signora Giuseppina Sciacca Morelli o suoi delegati o da lei
aventi titolo;
b) da tre professori ufficiali di discipline attenenti al diritto
internazionale indicate dal Rettore dell'Università per la Facoltà
di Giurisprudenza di Catanzaro;
c) dall'assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria
o suo delegato;
d) da un rappresentante del Comune di Crotone, eletto dal Consiglio
Comunale;
e) dal Presidente della Provincia di Crotone o suo delegato.
Al Consiglio di Amministrazione partecipano, altresì, - designati
dai competenti organi statutari, - in numero complessivo non
superiore a due (2) rappresentanti di Enti pubblici e/o privati
che contribuiscano alla vita della Fondazione con finanziamenti,
accettati dalla Fondazione medesima, non inferiori a trenta
(30) milioni di lire al momento della richiesta di partecipazione
alla Fondazione e con l'assunzione di obbligo ad erogare un
contributo annuale, nella misura che sarà stabilita, di anno
in anno, dal Consiglio di Amministrazione, in relazione all'attività
programmata ed al bilancio approvato, con che tale contributo
non potrà essere determinato in misura superiore alla quota
di prima partecipazione, fatta salva la discrezionalità per
maggiore importo da parte del socio partecipante.
Ove gli Enti contributori fossero in numero superiore a due,
i rappresentanti saranno designati dai due Enti che assicurano
il contributo nella misura maggiore. In caso di parità di contribuzione,
la designazione avverrà di concerto e in mancanza, da parte
degli Enti primi aderenti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica
4 anni e possono essere rieletti. Coloro che - per qualsiasi
causa - fossero eletti a quadriennio iniziato, durano in carica
fino al compimento del quadriennio medesimo.
Articolo
8
Il Consiglio
di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per la amministrazione
ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
- ai sensi dell'articolo 3 - comma 6° - della L.R. I9 aprile
1995 numero 20, adotta il programma triennale di attività e
lo trasmette alla Giunta della Regione Calabria. L'intesa con
la Giunta Regionale si intende acquisita in mancanza di formali
determinazioni in contrario, assume nei trenta giorni successivi
alla ricezione del programma;
- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo
dell'anno seguente ed entro il 31 marzo successivo il bilancio
consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende
anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario,
cui il bilancio stesso di riferisce, e, che decorre dal 1° gennaio
al 31 dicembre di ogni anno;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e
dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili
ed immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione
ed altri enti o privati;
- delibera la eventuale costituzione di centri di studio e di
ricerca a ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con
il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al
Presidente in aggiunta a quelli già a lui spettanti per statuto;
- delibera i poteri ed i competi che ritiene di delegare ad
uno o più dei suoi componenti;
- può nominare un Direttore, determinandone poteri e compensi.
Articolo
9
Il Consiglio
di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed
è convocato dal Presidente che Io presiede.
In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto
dal Vice-presidente o da persona di volta in volta designata.
Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei
suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza
di almeno la metà dei componenti, quando il presente statuto
non richieda maggioranze qualificate.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza
assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il
voto di chi presiede.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano con
voto consultivo il Direttore, se nominato ed i Revisori dei
Conti.
Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può
invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato
Scientifico.
Articolo
10
Il Consiglio
di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente
ed un Vice-Presidente.
Il Presidente è scelto fra i consiglieri di designazione universitaria.
Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti
i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa
ivi compreso quello di nominare Procuratori determinandone le
attribuzioni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio
di Amministrazione e il Comitato scientifico.
Il Presidente cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni
sono esercitate dal Vice-Presidente. La firma del Vice-Presidente
costituisce la prova dell'assenza o impedimento del Presidente.
Articolo
11
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione sovrintende al personale della
Fondazione.
La Fondazione puo avvalersi di personale messo a disposizione
dai soci fondatori.
Articolo
12
Il Comitato
Scientifico è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione,
da cinque personalità distintesi nello studio del diritto processuale
internazionale e del diritto processuale civile internazionale,
designate in base alle seguenti procedure:
- due studiosi vengono scelti dal Senato Accademico dell'Università
di afferenza della Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro. La
Direzione della "Rivista di Diritto Internazionale" ha facoltà
di designare uno dei membri del Comitato Scientifico. A tal
fine il Senato Accademico della suddetta Università invita la
direzione della Rivista a provvedere assegnandole un congruo
termine;
- altri tre studiosi sono designati dal Consiglio di Amministrazione
su indicazione del Senato Accademico dell'Università di afferenza
della Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro.
Fanno, altresì, parte del Comitato Scientifico:
- il Rettore dell'Università di afferenza della Facoltà di Giurisprudenza
di Catanzaro, in quanto rappresenta l'istituzione culturale
che ha promosso la costituzione della Fondazione. Potrà essere
delegato a rappresentare il Rettore un docente della Facoltà
di Giurisprudenza di Catanzaro titolare di insegnamento di una
delle materie oggetto delle attività della Fondazione;
- il Direttore del Dipartimento di Scienza e Storia del diritto
della Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro. Potrà essere delegato
a rappresentare il Direttore un docente della Facoltà di Giurisprudenza
di Catanzaro titolare di insegnamento di una delle materie oggetto
delle attività della Fondazione;
- il Presidente della Provincia di Crotone o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di Crotone o suo delegato;
- un Dirigente dell'Assessorato alla pubblica istruzione della
Regione Calabria, designato dalla Giunta Regionale.
Il Presidente del Comitato Scientifico è eletto tra i componenti
designati dal Senato Accademico dell'Università di afferenza
della Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro.
I componenti il Comitato Scientifico durano in carica quattro
anni e possono essere riconfermati.
I componenti il Comitato Scientifico per qualsiasi causa venuti
a mancare vengono sostituiti, per il rimanente periodo del quadriennio
in corso, dallo stesso organo che li ha nominati.
Articolo
13
Il Comitato
scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e può essere
convocato in seduta straordinaria dal Presidente o su richiesta
di almeno tre dei componenti il Comitato stesso.
Il Comitato Scientifico:
- formula proposte o programmi sulle attività della Fondazione;
- esprime pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole
iniziative attuate dalla Fondazione;
- approva i programmi di ricerca predisposti dalla Fondazione
;
- approva le pubblicazioni della Fondazione.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato Scientifico
si fa riferimento alle norme dettate in tema di Consiglio di
Amministrazione.
Articolo
14
La funzione di revisione dei conti è esercitata da un iscritto nel ruolo dei revisori contabili.
La designazione del revisore e di un supplente spetta a rotazione quadriennale, e secondo il seguente ordine cronologico, al Consiglio comunale di Crotone, al Consiglio provinciale di Crotone e alla Regione Calabria.
Il Revisore dei conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.
Il Revisore dei conti può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Revisore dura in carica quattro anni.
Articolo
15
Per
tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano
le vigenti disposizioni di legge.
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